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Ordinanza — n. 9781/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it requests a re-evaluation of evidence outside the merits judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Julinda Nonaj inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated robbery and injury, arguing that the appellate court's reasoning on the victim's credibility required a new evaluation of evidence. The court rejected this, ruling that such a request for alternative fact reconstruction falls outside the scope of a legality review and does not constitute a specific ground for overturning the trial judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or a different reconstruction of facts, as these operations are extraneous to the legality review and must be addressed in the trial judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legality review scope evidence re-evaluation fact reconstruction limits appellate court reasoning domanda d'asilo di cittadino albanese legittimazione a contestare licenza declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
278609); né, va pur detto, risultano individuati e specificamente dedotti profili di travisamento della prova suscettibili di essere dedotti in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
(Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NONA) JULINDA nato a LEZHE( ALBANIA) il 14/09/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, il 22 maggio 2019, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato Julinda Nonaj responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate e, con la continuazione tra le due violazioni di legge, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, articolato in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alla stessa ricostruzione dell'episodio, risulta formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché, anche a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che risulta esente la profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., in particolare, pag. 6, ove la Corte ha ampiamente motivato sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrate dal referto medico), finisce con il sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazioni evidentemente estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); né, va pur detto, risultano individuati e specificamente dedotti profili di travisamento della prova suscettibili di essere dedotti in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 202