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Ordinanza — n. 9607/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a cocaine trafficking conviction, arguing the court failed to properly address the lack of drug potency and the application of specific procedural articles. The court rejected these claims, noting the first ground lacked necessary specificity regarding the lower court's reasoning and the second was merely a repetition of previously dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 131-bis c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised lack the necessary specificity to challenge the lower court's reasoning or if they merely repeat arguments already disallowed in the appellate decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction lack of specific grounds procedural article application reiterative arguments abbandono del procedimento per truffa inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 131-bis c.p.p.
art. 131-bis cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERBALI SABER nato il 01/10/1981 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DERBALI Saber (imputato del reato di cessione di cocaina a PUCCI Marco) censura la sentenza emessa in data 25/03/2022 dalla Corte di Appello di Firenze (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado) deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità (per difetto di efficacia drogante della sostanza ceduta, e per insufficiente identificazione del responsabile della cessione), nonchè alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo sia privo della necessaria specificità, difettando qualsiasi confronto con la motivazione della Corte territoriale che - lungi dal risultare apparente, come sostenuto in ricorso - ha valorizzato sia l'esito del narcotest (in linea con la costante giurisprudenza) sia il comportamento successivo del ricorrente, che nell'immediatezza si era dato alla fuga (comportamento poco compatibile con la prospettazione difensiva dell'avvenuta cessione di sostanza priva di efficacia drogante), e che nel processo si era ben guardato dal coltivare - anche solo sostenendola con proprie dichiarazioni o richieste di approfondimenti istruttori di tipo tecnico- l'ipotesi di una sorta di "truffa" ai danni del cessionario; ritenuto che la seconda doglianza presenti connotazioni meramente reiterative delle censure già proposte e disattese in grado di appello, con una motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui vengono richiamate sia le dichiarazioni degli operanti che avevano riconosciuto il ricorrente nell'immediatezza, sulla base di specifici elementi, sia l'esito dell'individuazione fotografica da parte del cessionario.

Su tale ultimo aspetto, cfr. anche pag. 2 della sentenza, in cui - nel sintetizzare la motivazione del primo giudice - si fa riferimento anche alle dichiarazioni dibattimentali del PUCCI, il quale aveva precisato di aver visto in volto la persona da cui aveva acquistato la droga); ritenuto che a conclusioni analoghe debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte esposto in termini qui non censurabili gli elementi ritenuti anche dal giudice di primo grado ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza) ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in l3ma, il 17 febbraio 2023 Il Consiger,4 estensore IMO SI _ r AT Il Presidente