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Ordinanza — n. 9598/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds reiterating appellate court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Di Raimondo Concetto inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and generic. The appellant failed to engage with the appellate court's reasoning regarding recidivism and generic mitigating circumstances, merely repeating arguments already rejected. Consequently, the court ruled that these were non-reviewable merit evaluations and ordered the appellant to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, particularly when they merely repeat arguments already adequately examined and rejected by the court of appeal without engaging with its specific reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds generic arguments reiteration of appellate decisions non-reviewable merit evaluations recidivism assessment generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RAIMONDO CONCETTO SALVATORE nato a CATANIA il 09/06/1977 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTE) SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Concetto Salvatore DiRaimondo risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'ad 62 bis cod. pen., nonché richiede di escludere la recidiva, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando per la recidiva che l'imputato ha commesso il fatto dopo i numerosi e recenti precedenti penali, con una evidente progressione della gravità dei numerosi delitti commessi. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche prevalenti, in quanto gravato da numerosi precedenti specifici. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d