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Ordinanza — n. 9579/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing motivation under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Avolio Bartolomeo inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued for a violation of law and flaws in sentencing motivation but failed to specifically confront the court's reasoning regarding the penalty's proximity to the statutory minimum and the application of general mitigating circumstances. The court ruled that when a sentence is below the average statutory range, detailed specific motivation is not required if the overall argumentative text of the judgment makes the evaluative parameters discernible.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In appeals concerning sentencing, a generic complaint of violation of law or defect in motivation is inadmissible if the judgment's overall argumentative text sufficiently reveals the evaluative parameters used, particularly when the sentence falls below the average statutory range.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing motivation penal code provisions mitigating circumstances statutory minimum procedural costs modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro
(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino
26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro
26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVOLIO BARTOLOMEO nato a TORINO il 28/02/1972 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Avolio Bartolomeo risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta una violazione di legge e un vizio della motivazione nella determinazione della pena, ma non si confronta con la motivazione della sentenza che determina la pena (di poco superiore al minimo edittale) in maniera conforme ai criteri del 133 cod. pen. in relazione alla gravità del reato e ai precedenti penali del reo, rilevando anche - per le stesse argomentazioni - una misura della riduzione della pena, per le circostanze attenuanti generiche, non nella massima estensione.

Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (come nel caso in giudizio, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d