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Ordinanza — n. 9574/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction due to lack of factual basis in procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9574/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Mouatamid Khalid's appeal inadmissible for manifest unfoundedness of the procedural grounds. The appellant argued against a conviction for joint drug possession, but the appellate court had already established his responsibility through video footage and intercepted conversations showing he weighed, packaged, and tasted the drugs. The court rejected the appeal because it merely reiterated the appellate court's reasoning without providing new facts to challenge the established evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's finding of joint responsibility based on direct evidence renders the procedural objection without merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness joint criminal responsibility drug possession procedural grounds imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUATAMID KHALID nato il 21/05/1967 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mouatamid Khalid è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto.

2. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il ricorrente deve ritenersi responsabile del reato in concorso, in quanto dalle videoriprese e dialoghi intercettati emerge che "alla visione della sostanza stupefacente custodita nell'appartamento è chiara e non corrisponde a quella di un mero osservatore dell'altrui detenzione [...] ha verificato la sostanza stupefacente presa nel nascondiglio da "Aziz, l'ha pesata, ha collaborato alla sistemazione degli involucri e l'ha anche assaggiata. La condotta è tipica del codententore". Il ricorso reitera le motivazioni dell'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il