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Ordinanza — n. 9294/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new grounds and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Di Franco Gianfranco inadmissible. The appellant raised two grounds: one was deemed entirely new since it did not appear in the appellate court's summary, and the other sought a new evaluation of the sentence's appropriateness, which falls within the trial court's discretion. The court ruled that sentencing is a matter of judicial discretion governed by specific criminal code principles, making a new assessment in cassation inadmissible unless the decision was arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are new or if they seek a new evaluation of the sentence's appropriateness, as sentencing discretion belongs to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds in appeal sentencing discretion criminal code principles judicial arbitrariness standard commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCO GIANFRANCO nato a PALERMO il 13/03/1977 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Di Franco Gianfranco per il reato di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il secondo motivo di ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,