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Sentenza — n. 9266/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal acquittal on assault due to expiration of the maximum prescription period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision which had declared the crime of assault extinguished by prescription and acquitted the defendant of insult. The lower court had confirmed liability for personal injuries but applied the maximum prescription period, which expired on September 27, 2022, despite procedural suspensions. Consequently, the Court ruled that the crime was extinguished by prescription, leading to the total annulment of the judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime of personal injuries is extinguished by prescription when the maximum statutory period has elapsed, even if suspensions have extended the timeline, resulting in the annulment of any judgment that fails to recognize this extinction.

Parole chiave

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prescription period personal injuries criminal extinction statutory time limits annulment of judgment maximum prescription criminal procedure lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 160 c.p.
art. 612 c.p
Nicola Garavenda per l'imputato; Rilevato che Incorvaia Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 612 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INCORVAIA ANGELO nato a TORINO il 11/03/1962 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 32057/2022 Letta la memoria dell'Avv. Nicola Garavenda per l'imputato; Rilevato che Incorvaia Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 612 c.p. per intervenuta prescrizione e l'assoluzione dall'imputazione di ingiuria perché il fatto non costituisce reato, mentre ha confermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali, rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di reclusione Considerato che i motivi proposti non sono manifestamente infondati, dal momento che l'appello era molto articolato quanto alla ricostruzione del fatto e sulla legittima difesa e la sentenza impugnata non si è diffusa particolarmente sui temi predetti;

Considerato che occorre prendere atto che il termine prescrizionale massimo, tenuto anche conto delle sospensioni (rinvio dal 17 marzo 2015 al 14 maggio 2015 su richiesta congiunta delle parti), è decorso il 27 settembre 2022; P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente