Criminal appeal dismissed for civil preclusion; penalty annulled due to jurisdictional error regarding minor offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the criminal sentence regarding the penalty because the offense of voluntary injury fell under the jurisdiction of the Peace Judge, not the Tribunal. However, the civil appeal was dismissed as the complaint regarding the lack of evidence was generic and precluded since the defendant did not contest the attribution of the act in the second instance. Consequently, the case is remitted for a new trial on the sanction while the civil claim is rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 D. Ivo 274 del 2000; Art. 192 c.p.p.: When a criminal offense is under the jurisdiction of the Peace Judge, a sentence by a higher court is illegal and must be annulled with remittal; civil appeals based on generic allegations of insufficient evidence without specific contestation in the second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCARITOLO ANTONIO nato a MELFI il 12/06/1956 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31784/2022 Rilevato che Moscaritolo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato ad un anno di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie. Considerato che la pena inflitta all'imputato è illegale, in quanto il reato per cui si procede è oggi di competenza del Giudice di pace, con conseguente necessità di applicare la pena di cui all'art. 52 D.
Ivo 274 del 2000; ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio agli effetti penali quanto al trattamento sanzionatorio, assorbito il motivo di ricorso che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato, quanto agli effetti civili, che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. e l'apparenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, lamentando la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa circa l'identità dell'autore del fatto ed obiettando apoditticamente rispetto all'argomento della decisione avversata, secondo cui non vi erano testimoni in quanto intimoriti dai precedenti penali del prevenuto, ipotizzando che non tutti i condomini li conoscessero; peraltro nell'appello non si contestava specificamente la riferibilità del fatto all'imputato, il che rende il motivo sul punto precluso.
P. Q. M. annulla la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden