Cassation court dismisses appeal on procedural nullity and crime absorption grounds regarding counterfeit ID document possession. The appeal is inadmissible because the procedural defect is not a nullity and the crimes are distinct. The court rejects the claim that possession and use of a fake ID are absorbed into one another. The decision upholds the lower court's conviction for both offenses. The ruling emphasizes that procedural violations do not automatically invalidate proceedings unless they constitute nullity. The court also rejects the new recidiva argument and generic mitigating circumstances claim. The final outcome is the dismissal of the appeal with costs awarded to the state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to renew investigative proceedings under Article 603 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that possessing and using a counterfeit identification document constituted two separate crimes, but the court found the possession and subsequent use to be distinct acts punishable under Articles 497-bis and 494 of the Penal Code. Consequently, the court dismissed the appeal, ruling that the procedural defect did not warrant nullity and the crimes were not absorbed, while also rejecting the new arguments regarding recidivism and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 c.p.p.; Art. 497-bis, 494 c.p.: The failure to renew investigative proceedings under Article 603 of the Code of Criminal Procedure does not constitute a nullity when the violation is not deduced under Article 606, and the possession and subsequent use of a counterfeit identification document are distinct criminal acts subject to separate punishment under Articles 497-bis and 494 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFA MARIA nato a NAPOLI il 01/01/1975 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Caiafa Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.494 e 640 cod. pen. (capo A), 497-bis cod. pen. (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art.603 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, esula dal novero dei vizi deducibili in quanto: l'art. 603 cod. proc. pen. non è norma processuale prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità decadenza, eventualmente la mancata assunzione di una prova rientrerebbe nel vizio di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., vizio non dedotto; l'utilizzo del medesimo fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento in fase di indagine non produce alcuna invalidità; il richiamo all'art. 213 cod. proc. pen. non è pertinente dato che non si è attivata la prova tipica della ricognizione di persona, ma quella atipica del riconoscimento fotografico; la Corte di appello ha spiegato in maniera congrua le ragioni per quali ha ritenuto non necessaria la riapertura dell'istruttoria (pag. 7);
Ritenuto che il secondo motivo, che assume l'assorbimento del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 494 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali che ritento il concorso tra i reati: l'art. 497- bis cod. pen. punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre l'art. 494 cod. pen. - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/201, Filograsso, Rv. 270206); principio che costituisce applicazione del più generale principio sull'art.15 cod. pen. dettato dalle diverse sentenze delle Sezioni Unite (Sez.
U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902, N. 16568 del 2007 Rv. 235962 - 01, N. 1963 del 2010 Rv. 248722 - 01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865 - 01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668 - 01). Considerato che il terzo motivo è inedito quanto alla contestazione della recidiva ed è manifestamente infondato quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 8).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.