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Ordinanza — n. 9141/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding robbery versus snatching charge distinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to specify the factual elements supporting its legal criticism. The appellant argued for a conviction of snatching rather than robbery, but the grounds were deemed too generic to allow the court to exercise its supervisory power. Consequently, the lower court's finding of robbery based on direct violence against the person was upheld, and the appellant was ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 624-bis c.p.; Art. 628 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the factual elements underlying the legal criticism, preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement robbery versus snatching distinction direct violence against person factual elements specification rapina atti impugnabili tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 624-bis c.p.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per essere stata ritenuta integrata la rapina in luogo del furto con strappo (art. 624-bis cod.
Art. 628 c.p.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 dicembre 2021, con cui Malek Manaa è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 dicembre 2021, con cui Malek Manaa è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per essere stata ritenuta integrata la rapina in luogo del furto con strappo (art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019
Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010
276558 - 01; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAA MALEK nato il 05/02/1995 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 dicembre 2021, con cui Malek Manaa è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per essere stata ritenuta integrata la rapina in luogo del furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), risulta del tutto generico; Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue censure; Osservato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, ad ogni modo, che il Collegio territoriale ha ritenuto integrata la rapina in ragione della violenza esercitata direttamente sulla persona, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 - 01; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, Rv. 248751 - 01), secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il