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Ordinanza — n. 9109/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to raise recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific reasoning regarding criminal liability and a lack of motivation concerning recidivism, but the court found the first argument too vague and the second not properly raised as an appeal ground. Consequently, the lower court's conviction for the crime of transporting stolen goods was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are not specific or if a substantive issue like recidivism was not formally deduced as an appeal reason prior to judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism argument criminal procedure code transporting stolen goods motivi di cassazione difetto di motivazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, non risulta previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEINI ANTONIO nato a ROMA il 30/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 settembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa il 28 gennaio 2016 dal Tribunale della stessa città, con cui Antonio Matteíni è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità, avendo il Collegio territoriale fondato la colpevolezza dell'imputato su plurimi elementi, individuati, in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, e confutato puntualmente le deduzioni difensive con argomentazioni prive dei lamentati vizi;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, non risulta previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato che le superiori considerazioni consentono di disattendere anche le deduzioni difensive, espresse nella memoria pervenuta il 14 novembre 2021, con cui sono state reiterate le doglianze formulate nel ricorso con particolare riguardo all'asserito difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente