Italian court dismisses appeal for nullity due to lack of specific reasons under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the nullity of the lower court's judgment based on a generic violation of Article 129, without citing specific grounds or referencing the contested decision's reasoning. Consequently, the court ruled that the generic nature of the arguments prevented the appellate judge from exercising its supervisory role, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal alleging nullity must be specific, detailing the exact reasons for the complaint and referencing the relevant parts of the contested judgment; generic allegations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO IVAN, nato a Chieri il 17/04/1993 avverso la sentenza del 17/06/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/06/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 08/02/2021 del G.i.p. di condanna di Ivan C:olosimo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto, con esso, vengono prospettate deduzioni assolutamente generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni giustificative delle doglianze e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della sentenza wnpugnata, sicché, in tale modo, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di • inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equil:ativamente fissata in ragione del motivo dedotto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis