Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8290/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature per Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without the mandatory signature of a qualified lawyer. Although the defendant argued that personal filing should not be restricted, the Court reaffirmed that the legislative requirement for legal representation in cassation appeals is constitutionally valid. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; The requirement for a lawyer's signature on cassation appeals does not violate constitutional rights, as the high professional qualification required for defense in cassation justifies excluding personal representation without limiting defensive faculties.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility legal representation requirement Art. 613 c.p.p. personal defense exclusion constitutional validity of rule ostacoli tecnici censura costituzionale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod.
L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRKANE KARIM nato il 15/02/1975 cu 015\f-PI-K avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviqn alle parti;. udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 14/7/2022, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia emessa il 24/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale Karim Abrkane era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 3.1. Rilevato che, proprio a tale riguardo (ed al secondo motivo di ricorso), le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011: in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro