Cassation court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of minor offense status and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Yuri Ciavarella and Matteo Saragnese inadmissible, upholding the lower court's decision to revoke confiscation while maintaining their criminal convictions. The appellants argued that the minor offense provision should apply and that the conviction lacked proper motivation regarding their exclusive use of the residence and drug handling tools. The court rejected these claims, noting that the substantial quantity of drugs and financial evidence proved a serious, ongoing trafficking operation rather than a minor incident, a factual assessment reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or apply the minor offense provision when the lower court has already provided a congruent and logical assessment of the objective elements proving a serious drug trafficking operation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIAVARELLA YURI] nato a TORREMAGGIORE il 14/06/1997 SARAGNESE MATTEO nato a TORREMAGGIORE il 23/08/1997 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; k
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 18/11/2021, la Corte di appello di Bari revocava la confisca disposta a carico di Jurij Ciavarella con la pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, confermando nel resto la condanna dello stesso - e di Matteo Saragnese - inflitta per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propongono entrambi ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione. Ciavarella, in particolare, contesta la motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato; Saragnese, invece, lamenta il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, specie in ordine al ritenuto uso esclusivo dell'abitazione e di tutto quanto riportato nel verbale di arresto, oltre che all'utilizzo illecito del dispositivo confezionatore ed alla provenienza del denaro.
3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili. 3.1. Rilevato, in particolare, quanto a Saragnese, che la responsabilità per lo stupefacente in sequestro è stata affermata sul presupposto che lo stesso era stato rinvenuto nel locale abitativo in uso esclusivo al ricorrente, ed in particolare nella sua camera da letto e in un giaccone di sua proprietà; ciò emergeva dal verbale di arresto, legittimamente usato ai fini della decisione nel corso del giudizio abbreviato. In sede di perquisizione, peraltro, il Saragnese non aveva contestato l'uso esclusivo dell'abitazione, né l'appartenenza alla sua persona di quanto poi gli è stato attribuito.
Ancora, la sentenza ha evidenziato che nella disponibilità del ricorrente erano stati rinvenuti differenti tipologie di stupefacenti, idonee a produrre 23 dosi di hashish, 74 dosi di marijuana e 16 dosi di cocaina. In quello stesso contesto, infine, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente ed uno di buste da sottovuoto, da esaminare unitamente ad un dispositivo confezionatore proprio per buste senz'aria. Alla luce di tutti questi oggettivi elementi, la Corte di appello - con adeguata e logica valutazione di merito - ha dunque confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente; un giudizio, peraltro, che non può essere ulteriormente ripetuto in questa sede, come di fatto chiede l'impugnazione, trattandosi di un compito proprio del solo giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità qualora congruamente motivato, come nel caso in esame. 3.2.
Rilevato che anche il ricorso di Ciavarella è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73 è stata adeguatamente argomentata dalla Corte di appello, ancora con valutazioni in fatto che questa Corte non è ammessa a ripetere. Il Giudice del gravame, in particolare, ha sottolineato il dato ponderale della sostanza (hashish per complessive 507 dosi), tale da soddisfare una platea non trascurabile di consumatori, insieme alla somma di 540 C in banconote da 50 e da 20 C, oltre - pure in questo caso - a strumenti atti allo spaccio.
In forza di ciò, la sentenza ha quindi concluso per un'attività illecita tutt'altro che estemporanea, ma volta a sostenere la domanda di un numero non trascurabile di soggetti con conseguente, consolidato mercimonio.
4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i