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Ordinanza — n. 8274/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses remission request due to lack of concrete local threat to judicial impartiality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Vincenzo Zagami's request for remission of the proceedings against a first-instance judgment. Zagami argued that the trial judge's appointment and territorial jurisdiction created a conflict of interest and incompetence, threatening judicial impartiality. The court rejected these claims as generic and internal to the litigation, ruling that a 'grave local situation' requires a specific, external threat directly impacting impartiality, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 2, c.p.p.: The request for remission of proceedings is inadmissible when the alleged grounds are merely generic internal processual issues rather than a concrete, external local situation directly threatening judicial impartiality or party freedom.

Parole chiave

Generato dall'IA
remission of proceedings judicial impartiality grave local situation conflict of interest territorial incompetence Cassazione ordinanza internal processual issues

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 2, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 740 dei 07/07/1995
con i ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela oea anparziaiità della funzione giurisdizionaie, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione dei giudice ( Sez. 1 n. 740 dei 07/07/1995, Rv.
Sez. U. Ord. n. 13687 del 28/01/2003
Conf. Sez. 6 44570 dei 06/02/2004
Sez. 3 n. 23962 dei 12/05/2015
230521; Sez. 3 n. 23962 dei 12/05/2015, Rv.
Sentenza n. 33225 dei 16/04/2019

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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ZAGAMI VINCENZO nato a BARI il 15/06/1965 avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letta l'isaanza di rimessone proposta da Vincenzo Zagami; riievato che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pericolo della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle oersone, che partecipano ai processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa ioorre rimedio, in particolare. con i ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela oea anparziaiità della funzione giurisdizionaie, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione dei giudice ( Sez. 1 n. 740 dei 07/07/1995, Rv. 200762); riievato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al inJpio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che Io regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per !a "traslati° judicii" e che ala luce di tale dcsor di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e con, sa tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nei senso di :,ea-icolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio c.:eaiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di T..eiterar -iazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo aoanetto possono ccnficurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez.

U. Ord. n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; Conf, Sez. 6 44570 dei 06/02/2004, Rv. 230521; Sez. 3 n. 23962 dei 12/05/2015, Rv. 263952; Sentenza n. 3322.5 dei 16/04/2019, Rv. 276929); ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, !a richiesta di rimessione pecca per ::7ss.,(Auta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica !a sussistenza dei relativi oresapposti legittimanti, prospettando temi ( dal conflitto di interessi che vizierebbe la nomina -2 -e d'ufficio e .:Al'incompetenza terrtoriaie eccepita fino ai temi legati alla costituzione a ,_ le e quelli afferenti al merito dei giudizio cii responsabilità) che ; all'evidenza intranei relativa dialettica processuale, non danno conto della situazione di pericolo foriera de; ietimo sospetto diretto a giustificare l'istanza, valutati nei termini di estrema e stringente srterp:-etativa sopra rassedn3tii -::--.enuto che a!la rilevata inammissibilità conseguono le pronunce d cui ail'art 616, comma ci Dciaini Inarrirn:ssibile i! ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso H