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Ordinanza — n. 8252/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already examined and rejected grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Santi Sandra Pellegrino inadmissible. The appellant challenged a lower court's failure to apply a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Criminal Code. The court ruled that the grievances raised were identical to those previously examined and rejected by the appellate court, falling outside the Court's power of review.

Regesto Legislator

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Art. 616, para. 1, cod. proc. pen.; Art. 62, para. 4, c.p.: An appeal is inadmissible if the grievances raised are merely repetitions of those already examined and rejected by the lower court, as they do not constitute new grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of grievances mitigating circumstance Court of Cassazione procedural bar Article 62 Criminal Code judicial review limits accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 616, para. 1, cod. proc. pen.
Art. 62, para. 4, c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO SANTI SANDRO nato a MESSINA il 06/07/1993 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ieao ricorso proposto nell'interesse di Santi Sandra Pellearina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata - diretta a contrastare la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62, n.4., cp - replica profili di censura già tannente vagliati e disattesi, con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di coerentemente desunti dalla situazione in fatto definita dalle emergenze processuali da ei- rJei-e !a relativa valutazione estranea ai poteri di sindacato ascritti a questa Corte (si vedano con,lderavionl spese alla oadina 4, penultimo capoverso) !l'evato .une ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. oroc. peni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese precessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.