Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and merit in drug trafficking charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Di Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the arguments regarding the drug trafficking charges were already adequately refuted by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it lacked novelty and failed to present new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested judgment has already correctly addressed the legal issues raised by the appellant, rendering the new arguments devoid of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO GIUSEPPE nato a CAMERINO il 14/10/1955 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto ricorso proposto nell'interesse. di Giuseppe Di Paolo avverso la sentenza in epigrafe; muE gll attl e il provvedimento i-npugnato; r:Leriuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili oi censura già adeguatamente vaniiat e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito in relazione alla n.aiizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dai ricorrente, conclusione ricavata all'esito di lriterenziale non llionica delle emergenze fattuall offerte dalla vicenda a giudizio (si \:ed: pag. 3 dal primo capoverso); mevato (The li'lrianiniissibilità del ricorso conseguono le ',;ranunce: d! cui ail'art. 616 cod_ peri.
Thfalnamrnissiblie i ricorso e condanna i! ricorrente ai pagamento delle spese .proce,, ,,Liai. e della somma di Euro :-.remila in favore della Cassa delle am ende. .C.Dsl deciso il 18 novembre 2022. Consigliere estensore Il Preside,te Benedetto Paterne Raddusa Pierluigi D Stefano D E POSITATA IN CANCIIii