Cassation court dismisses appeal as groundless, citing facts already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic challenge to the lower court's reasoning regarding criminal liability, which the court found entirely unfounded. The court determined that the appeal sought to reconstruct facts outside the scope of legitimate review, as the lower courts had already thoroughly examined and rejected the appellant's arguments with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or seek to reconstruct facts outside the scope of legitimate review when the lower courts have already adequately examined the case with sound legal arguments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNOZZO CLAUDIO nato a FORMIA il 28/10/1978 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE DI PACE di GAETAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice di pace di Gaeta, con sentenza in data 7 aprile 2022, condannava Pannozzo Claudio alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che hanno difatti evidenziato le ragioni della piena riconducibilità all'imputato della condotta contestata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente