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Ordinanza — n. 8038/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to late filing violating criminal procedure statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, violating criminal procedure statutes. The appellant submitted the request on April 13, 2022, after the appeal period expired on January 29, 2022. Consequently, the court rejected the challenge to the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, co. 1, lett. b) and Art. 544, co. 2 of the Code of Criminal Procedure; Art. 591, co. 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal statutory time limit inadmissibility late filing procedural deadline ritardo ingiustificato atto tardivo istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 585, co. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure
Art. 544, co. 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 591, co. 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure
Ritenuto alla luce degli oggettivi elementi di fatto ora rappresentati, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per tardività a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYEK GAMAL SHAWKY YASSA nato il 19/06/1967 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Adelt-A-~i5A-a4e-pagt4; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza emessa in data 15/12/2021 la Corte d'Appello di Milano, sez. IV penale, confermava il provvedimento emarginato dal Tribunale dello stesso luogo in data 29/11/2019 che aveva condannato Fayek Gamal Shawky Yassa alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 5 comma 8 bis D.Igs 286/1998. Rilevato che per quanto risulta dagli atti, la sentenza d'appello sopradetta, in ragione del combinato disposto degli artt. 585, co. 1, lett.

b) e 544, co. 2, cod. proc. Pen., non era più impugnabile in data 29.01.2022 e che solo in data 13.04.2022 il ricorso è stato depositato presso il giudice a quo. Ritenuto alla luce degli oggettivi elementi di fatto ora rappresentati, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per tardività a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. Pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 15 dicembre 2022.