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Sentenza — n. 7972/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction for fraud due to withdrawal of complaint with acceptance, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's confirmation of criminal responsibility for fraud without remanding the case. The defendant, Mauro Nerini, had previously filed a criminal complaint which was subsequently withdrawn and accepted by the accuser. The court ruled that this withdrawal extinguished the crime, overriding any procedural grounds for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 160 c.p.: The withdrawal of a criminal complaint, when accepted by the accuser during pending cassation proceedings, extinguishes the crime and mandates the annulment of the conviction.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime criminal responsibility fraud offense cassation annulment perseguimento penale per truffa riscossione di pene pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 150 c.p.
Art. 160 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NERINI MAURO nato a PRATO il 15/01/1963 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 9 aprile 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NERINI Mauro. Successivamente, la difesa ha depositato verbale di remissione di querela con accettazione del querelato.

3. A seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681). 3.1. Alla declaratoria consegue, in difetto di diverse pattuizioni, nel caso di specie non sussistenti, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso ti Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consiglie e estensore Il Presid