Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints regarding sentencing discretion and recidivity are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and the denial of generic mitigating circumstances, citing the principle of double jeopardy. The court rejected these claims because the refusal to apply mitigating factors was a discretionary act based on the defendant's personality, and the reference to prior convictions for recidivity did not violate the prohibition against trying the same issue twice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: Mere complaints regarding the exercise of sentencing discretion and the application of recidivity are inadmissible in cassation proceedings, as the appellate judge's assessment of the defendant's personality and the distinct constitutive elements of recidivity fall within the realm of merit evaluation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Selvaggio Giovanni Battista, nato a Saronno il 18/4/1980 avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine a giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e recidiva poiché il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, richiamando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in questa sede dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità.
Né è illegittimo, per violazione del divieto di bis in idem, il richiamo ai precedenti penali tenuto conto dei diversi presupposti costitutivi, rispetto alle generiche, della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il P