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Ordinanza — n. 7693/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding drug possession was flawed. The appellant argued against the conviction based on factual disputes, but the court noted that such arguments are inadmissible in a review of legality. Consequently, the appeal was dismissed because the contested points constituted mere complaints on facts rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints regarding evidence are inadmissible in proceedings for the review of legality.

Parole chiave

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review of legality drug trafficking conviction factual complaints inadmissible appeal DPR 309/1990 esame grafologico procedimento per falsità falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.46610 del 09/10/2014
a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitament:e ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991;
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv.
Sez.6, n.2652 del 21/11/2013
255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.
Sez.6, n.6575 del 10/01/2013
Sez.6,n.4613 del 25/01/2011
Sez.6, n.12146 del 12/02/2009
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ALESSANDRO nato a CATANZARO il 16/07/1985 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 27/04/2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 20/11/2017 del Tribunale di Catanzaro, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Considerato che, secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitament:e ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991;

Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); Rilevato che, nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica, si dà rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla frazionamento in dosi della sostanza, alle condizioni economiche dell'imputato ed al possesso ingiustificato della somma di euro 4.340,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio, circostanze tutte che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Il ricorrente, a fronte di tale adeguato percorso argomentativo, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità Rilevato che, quindi, il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen