Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7686/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense counsel signature after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a registered defense attorney. Although the defendant argued for a reclassification of the drug possession offense, the court noted that the appeal was submitted after the 2017 law requiring professional representation for Cassation petitions. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, and the defendant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; After the entry into force of Law No. 103/2017, appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense attorney, and personal submission without such a signature renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal defense counsel signature Law 103/2017 Cassation procedure drug possession offense requisito della firma autografa imputazione per reati di stupefacenti atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez.5, n.23631 del 19/03/2018
272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282); né rileva che la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez.4-n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695 - 01; Sez.6-n.48096 del 10/09/2018, Rv.
Sez.4-n.44401 del 24/05/2019
272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282); né rileva che la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez.4-n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695 - 01; Sez.6-n.48096 del 10/09/2018, Rv.
Sez.6-n.48096 del 10/09/2018
272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282); né rileva che la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez.4-n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695 - 01; Sez.6-n.48096 del 10/09/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARE ABDELILAH nato il 03/06/1967 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza in data 08/06/2022 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 12/02/2022 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990- per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish- e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato denuncia errata valutazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Rilevato che l'atto di gravame è inammissibile; il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato ed è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282); né rileva che la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez.4-n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695 - 01; Sez.6-n.48096 del 10/09/2018, Rv. 274221 - 01). Ritenuto, comunque, che il motivo proposto è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, il notevole numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente e la rilevante proficuità degli affari illeciti; rispetto a tali specifiche argomentazioni il ricorrente neppure si confronta criticamente, proponendo censura meramente contestativa.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende