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Ordinanza — n. 7658/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical error in sentencing near statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court's sentence was near the statutory minimum, rendering detailed justification unnecessary under Article 125 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the judgment logically sound and equitable without requiring specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a sentence is imposed near the statutory minimum, the judge's obligation to provide specific detailed reasoning is satisfied by expressions referencing equity and congruity, and appeals regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible unless affected by logical or legal defects.

Parole chiave

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sentencing near minimum generic mitigating circumstances judicial discretion inadmissible appeal obligation to motivate procedure di ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti
anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco
237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRINO GENNARO nato a POZZUOLI il 30/05/1972 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; u/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente e nella loro massima estensione; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, così il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo e non contraddittorio;

Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01;

Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Ritenuto, altresì, che il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui sia affetto da vizio logico o giuridico, da escludersi nel caso di specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennai