Italian court dismisses appeal for continuative sentencing due to lack of criminal intent continuity between distinct crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied principles requiring a continuous criminal intent from the first offense to subsequent ones, noting the one-and-a-half-year gap and differing modalities of the crimes. The court rejected the appellant's arguments as generic and unsupported by evidence, emphasizing that the distinct nature of the offenses precluded the application of favorable continuation rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The court must find continuous criminal intent from the first offense to subsequent ones; absence of such planning or homogeneity of facts precludes the application of continuation rules.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTA CARMELO ALESSIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 02/12/1989 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di un anno e mezzo circa), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi accertati con la sentenza del Tribunale di Patti in data 15 settembre 2020, tenuto anche conto che i fatti non sono totalmente omogenei, sono stati commessi con modalità diverse ed ai danni di persone differenti.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 26 gennaio