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Ordinanza — n. 7526/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction for unauthorized electricity connection due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were specific, lacking critical analysis, and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the theft charge was unproven due to lack of subjective intent and profit motive, but the court found the unauthorized connection constituted aggravated theft based on established case law requiring only conscious usage. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and critical; generic or repetitive grounds are inadmissible, and mere delays in filing do not constitute legal nullity.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement repetitive arguments theft aggravated procedural costs sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici clausola punitiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino
concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore
sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino
concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO CLAUDIO nato a COMISO il 15/04/1974 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.VALERIO Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggra- vanti.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove da un lato non risultava provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto in relazione alla materialità dei fatti, dal momento che il ricorrente dimorava in un'altra abitazione in relazione alla quale pure gli era stato contestata l'abusiva sot- trazione di energia elettrica, sia con riferimento all'elemento soggettivo del reato non risultando neppure intestatario dell'utenza, mancando pertanto il fine di profitto. 2.1 Con distinte articolazioni si duole della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla intervenuta prescrizione del reato e alla nul- lità della sentenza per mancato deposito entro il termine assegnato.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adegua- tamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ov- vero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440) e nella specie il ricorrente ha pure ammesso le ragioni per cui era stato compiuto l'allaccio abusivo (eccessiva onerosità del costo della for- nitura).

Manifestamente infondate sono altresì le ulteriori censure in quanto del tutto aspecifiche quelle concernenti la richiesta esclusione di, almeno una, delle circostanze aggravanti e contraria alla legge quella che assume la nul- lità della sentenza in assenza di una norma che preveda la nullità della sen- tenza in caso di tardivo deposito della stessa, evento che, al contrario, de- termina effetti esclusivamente in materia di decorrenza del termine di impu- gnazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Cons