Italian court dismisses appeal as specific and unfounded regarding video visitation rights under Article 41-bis of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Porcelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had authorized video visits during the pandemic but denied Porcelli's request to resume in-person meetings at the restricted facility in Sassari. The court ruled the appeal specific and unfounded because Porcelli failed to prove exceptional circumstances preventing his family from traveling to the facility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the denial of in-person visits by a detainee under differentiated regime is inadmissible if the appellant fails to demonstrate exceptional circumstances preventing family presence, as video communication remains a valid alternative under established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLI DOMENICO nato a BITRITTO il 25/11/1973 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Domenico Porcelli - nel quale il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, pur avendo indicato in premessa le pronunce di legittimità che ammettono i colloqui visivi con i familiari, poi non abbia consentito al detenuto di recuperare i colloqui non effettuati e nulla abbia detto sulla durata dei colloqui - sono aspecifiche e manifestamente infondate.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis (si veda per tutte Sez. 1, Sentenza n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221).
Nel caso in esame correttamente il Tribunale di sorveglianza disattende il reclamo del detenuto (avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari, che aveva autorizzato i soli colloqui in periodo di pandemia fino al 31 marzo 2022), non avendo egli dato prova di situazioni eccezionali da impedire ai congiunti di recarsi a Bancali, ove risulta ristretto Porcelli; e con tale affermazione il ricorso non si confronta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 20