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Ordinanza — n. 7168/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error for drug trafficking, citing sufficient lower court reasoning on danger levels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Valerio Ancora inadmissible regarding the sentencing for drug trafficking. The appellant argued for a violation of law concerning the penalty determination, but the court found the territorial court's reasoning on the defendant's dangerousness and concealment of drugs to be correct and sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a sentence is inadmissible if the lower court has correctly identified relevant factors for danger and provided a non-omitted motivation linking these elements to the concrete penalty determination.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing violation of law appeal penal motivation requirements dangerousness assessment inadmissible appeal commisurazione della pena per stupefacenti aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena - riducendola in misura ritenuta idonea - alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990
34658_22 Ritenuto che il ricorso di Valerio Ancora che deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione sulla pena, per il reato di cui all'art. 73, co.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena - riducendola in misura ritenuta idonea - alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCORA VALERIO nato a ROMA il 12/07/2002 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34658_22 Ritenuto che il ricorso di Valerio Ancora che deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione sulla pena, per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo delle modalità dell'azione e dell'occultamento di più dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina che erano destinate ad essere cedute dall'imputato agli inquirenti, circostanze, queste, sinonimo di una maggiore pericolosità dello stesso.

Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena - riducendola in misura ritenuta idonea - alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigli nsore