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Ordinanza — n. 7160/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming minimum sentence violation and non-mention benefit denial as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Messina inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued for a reduced sentence based on youth and lack of prior record, while the lower court justified the penalty by weighing drug types, quantity, and concealment attempts. The court ruled that the appellate judge sufficiently considered statutory factors and that sentencing is a global evaluation not subject to re-examination on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's determination of a sentence within the statutory range is not subject to re-examination on appeal if adequately motivated as a global assessment of all relevant circumstances.

Parole chiave

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minimum sentence violation non mention benefit appeal inadmissibility sentencing discretion manifest unfoundedness eccezioni difensive rinuncia alla motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, posto che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 133 cod.pen
309/90 - che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825
(Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825).
Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094 - 01
(Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094 - 01) avendo, peraltro, la corte territoriale evidenziato elementi negativi ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANTONINO nato a PALERMO il 25/10/2000 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 34557_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso Messina Antonino - condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e € 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, co. 2, c.p. e 73, co. 5, D.P.R. 309/90 - che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale sul rilievo della giovane età dell'imputato e dello stato di incensuratezza è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il trattamento sanzionatorio è sorretto da non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 2 e 3); in specie, la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo nel quale la corte territoriale ha ritenuto di non rivisitare il trattamento sanzionatorio congruo tenuto conto delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute presso l'abitazione del ricorrente (marijuana e hashish), del dato ponderale non basso e delle modalità della condotta (sostanza stupefacente già divisa in dosi e tentativo di occultamento), a fronte dei quali l'incesuratezza e la giovane età sic et simpliciter non rilevavano.

Pertanto, il giudice del gravame ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nei giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825).

Ritenuto che il secondo motivo che deduce la violazione di legge in ordine al diniego del beneficio della non menziona della condanna nel certificato del casellario giudiziario è manifestamente infondato giacchè la corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione ai sensi dell'art. 133 cod.pen. per fondarne il riconoscimento e l'assenza di allegazione di elementi di valutazione da parte del ricorrente. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, posto che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094 - 01) avendo, peraltro, la corte territoriale evidenziato elementi negativi ai sensi dell'art. 133 cod.pen.(pag. 3).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis