Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness and non-merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Tommaso Lolli inadmissible due to the manifest unfoundedness of his request for a factual re-evaluation. Lolli argued for a new assessment of the threat's severity, while the court noted the lower court correctly identified the weapon as a toy and the threat as grave. The court ruled that such factual evaluations are non-appealable in cassation, citing established precedent regarding the aggravating effect of using a toy weapon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they request a re-evaluation of facts not permitted by law, as courts of last instance cannot substitute their own judgment for that of the lower court on factual assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLLI TOMMASO nato a BOLOGNA il 22/10/1971 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Lolli Tommaso, come integrato dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza della minaccia grave effettuata con un'arma, che solo successivamente i carabinieri accertavano fosse un'arma giocattolo, e con una frase intimidatoria ("andate via e state attenti perché io conosco la mafia"). Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Del resto, "Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato" (Sez. 5, Sentenza n. 10179 del 17/01/2013 Ud. (dep. 04/03/2013 ) Rv. 254656 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci