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Ordinanza — n. 7102/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific motivation requirements under Art. 581 and 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds supporting the request for generic mitigating circumstances. The appellant merely invoked the annulment of the lower court's decision without analyzing specific defects in the motivation, violating the requirement for precise reasoning under Article 581, paragraph c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied Article 591, paragraph c) of the same code, ruling that the generic nature of the arguments constituted a cause for inadmissibility and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate specific legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the statute.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility motivation requirements criminal Art 581 c.p.p. violation Art 591 c.p.p. application specific factual elements scemata imputabilità circostanza attenuante recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c) c.p.p.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO CARMINE nato a NAPOLI il 23/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Mauro Carmine deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend