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Ordinanza — n. 6901/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing plea due to inadmissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the first-instance sentencing plea inadmissible. The appellant argued for legal qualification errors regarding aggravating circumstances, but the court found these grounds did not fall within the permissible scope for challenging a plea agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444 e ss., c.p.p.: Appeals against sentencing pleas are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between accusation and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding other vices like those raised here.

Parole chiave

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sentencing plea appeal inadmissible appeal grounds legal qualification error aggravating circumstances Cassation procedure accusa penale promozione dell'accusa penale momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 444 e ss., cod. proc. pen.
Brunelli Eric ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss.
L. n. 103/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ERIC nato a AOSTA il 27/12/1980 avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di AOSTA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Brunelli Eric ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Aosta per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, 81, 61, comma 2, 590-ter, cod. pen. (capo 1); e per il reato di cui all'art. 189, d.lgs. 285/1992. Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo all'aggravante di cui all'art. 590-bis, comma 2, cod. pen. in relazione alla provocazione di una lesione gravissima ed in relazione alla condizione di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanza stupefacente, nonché in relazione all'aggravante di non avere rispettato il divieto di sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale.

Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensor