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Ordinanza — n. 6503/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming lack of generic mitigating circumstances for two defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Marigliano and Solla inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly apply generic mitigating circumstances, yet the court found these arguments baseless because such mitigations were already granted to both defendants. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals alleging a lack of application of generic mitigating circumstances are inadmissible when the mitigations were actually granted to the defendants, rendering the censure manifestly unfounded.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeals manifestly unfounded censure procedural costs Cassa delle ammende attenuazione della pena condono delle spese procedurali spese generali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARIGLIANO EMANUELE nato a NAPOLI il 24/10/1984 SOLLA ANTONIO nato a NAPOLI il 06/11/1980 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 31421/22 MARIGLIANO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, attinenti all'asserito vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti dei due ricorrenti, oltre che totalmente generiche, sono manifestamente infondate poiché dette attenuanti sono state concesse ad entrambi gli imputati;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il