Criminal appeal dismissed for absolute generality regarding escape from home detention and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the arguments raised against the Court of Appeal's sentencing. The appellant challenged the conviction for escape from home detention and recidivism, but the court found the lower court's reasoning sufficiently detailed regarding the criminal nature of the act and the danger posed by prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not provide specific reasons to overturn the lower court's decision, which must be respected if it correctly applies established case law on the severity of escape from home detention.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIUS ANGELO nato a ERICE il 24/06/1983 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che le altre censure in merito all'applicazione della recidiva sono ugualmente generiche anche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità del fatto per la infondatezza delle giustificazioni rese dall'imputato rispetto anche per il rinvenimento di sostanza stupefacente; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il • sidente