Italian court dismisses appeal for evasion of home detention as generic and factually remitted to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning on the criminal relevance of the act. The appellant argued for incapacity to understand and will, but the appellate court had already rejected this based on undisputed evidence. The supreme court upheld the dismissal, noting that the sentencing argument was remitted to the trial judges and the appeal lacked specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 357 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is affected by absolute genericity regarding the lower court's motivation, particularly when the lower court has already addressed the core legal issues with congruous reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISENTIN MANUEL nato a VENEZIA il 19/08/1987 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Venezia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custod ia le, ; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dell'incapacità di intendere e di volere adeguandosi alle risultanze in atti non censurate dal ricorrente; ritenuto che il motivo riferito al trattamento sanzionatorio essendo incentrato su una diversa valutazione della gravità dei fatti non può essere preso in esame in questa sede, afferendo questioni di fatto rimesse alla valutazione dei giudici di merito, sorretta da motivazione non illogica; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consiglie e estensore Il Pr side