Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal criticism in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Khalid Laghzaoui inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court ruled that the first ground, challenging the conviction for joint criminal responsibility, merely reproduced arguments already examined by the lower court without specific legal criticism. Similarly, the second ground regarding excessive sentencing was rejected because the mitigating circumstances were not invoked during the appeal proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as it failed to meet the strict requirements for admissibility in the court of cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower court without specific legal criticism or if they seek a re-evaluation of evidence outside the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHZAOUI KHALID nato il 04/10/1985 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Laghzaoui Khalid, condannato per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per affermare la sussistenza del concorso nel reato, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per eccessività della pena inflitta e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive con riguardo alla congruità della pena, non essendo per contro state invocate con l'appello le circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della gassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022