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Ordinanza — n. 5486/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on excessive sentence grounds as procedural bar applies to punishment treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Wade Moussa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moussa argued that the lower court failed to assess his living conditions and the specific nature of his illegal activities when setting a sentence slightly above the minimum. The court rejected this because the issue concerns the punitive treatment of the defendant, which is not reviewable in the final instance despite the lower court's adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the excessive nature of a sentence based on unassessed personal conditions or the specific type of illicit activity are inadmissible in the final instance as they pertain to the punitive treatment of the defendant.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Excessive Sentence Review Punitive Treatment Final Instance Limitation motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Wade Moussa - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE MOUSSA nato il 23/10/1979 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Wade Moussa - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività della pena, sul rilievo che non sono state valutate le condizioni di vita del ricorrente e la natura del tipo di attività illecita posta in essere dallo stesso, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle deduzioni difensive: avendo il giudice di merito ritenuto congrua la pena per il reato contestatogli in misura appena superiore al minimo (nonostante i precedenti specifici anche sotto nomi diversi), e avendo sottolineato che le condizioni di vita dell'imputato erano già state apprezzate ai fini dei riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spèse processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig ier estensore Il Pr