Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Geri Bita inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment on grounds of insufficient reasoning regarding acquittal causes and sentencing, arguing these were valid reasons for a cassation review. The court rejected this because the underlying sentence was imposed after August 3, 2017, and the appeal did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals filed after August 3, 2017, are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning or sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITA GERI nato il 01/11/2000 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente Geri Bita - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 - si duole del vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla misura della pena applicata, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consigli estensore I Pre iden