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Ordinanza — n. 5331/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to request non-punishment cause at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5331/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Battaglino's appeal inadmissible because the ground challenging the lack of recognized non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory non-punishment, but the court noted this specific legal ground was omitted in the second instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the specific ground of non-punishment was not formally requested in the second instance, as procedural requirements for raising such defenses must be strictly observed.

Parole chiave

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non-punishment cause appellate procedure inadmissible appeal procedural omission Cassa delle ammende contravvenzione bagatellare pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 31/01/1993 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Battaglino Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si critica la parte della decisione che non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non fatta oggetto di richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/01/