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Ordinanza — n. 5302/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and lack of direct cassation path for dismissal order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed personally by the victim rather than by a qualified defense attorney. The victim sought direct cassation review of a dismissal order issued after a preliminary investigation judge's decision, which the court found procedurally incorrect. Consequently, the appeal was rejected, and the victim was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 410-bis cod. proc. pen.: Appeals against dismissal orders must be lodged via complaint at the trial court; direct cassation appeals are inadmissible if filed personally without a qualified defense attorney.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing dismissal order qualified defense attorney procedural requirement court costs criminal procedure disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Art. 410-bis cod. proc. pen.
L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art.
Art. 613 cod. proc. pen.
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
art. 323 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOHOUNGBOGBO MATHIAS CHRISTIAN nato il 24/02/1941 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato-av~-atte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Zohodgbogbo Mathias Christian, parte offesa nell'ambito del procedimento 12241/2022 a carico di ignoti, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di reclamo del 26 luglio 2022 in ordine all'archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.

2. Il ricorrente censura il contenuto della motivazione della impugnata ordinanza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano sia perché proposta personalmente sia perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione.

4. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

5. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum — prevede, inoltre, che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento emesso in sede di reclamo, se del caso revocabile, su istanza dalla stessa parte offesa rivolta allo stesso Tribunale.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così