Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zeppetella Cristiano and Manca inadmissible. The court found that the first appellant's argument regarding recidivism was merely a repetition of issues already examined and dismissed at the appellate level without critical analysis. Similarly, the second appellant's complaints were deemed inadmissible because they constituted mere factual grievances rather than legal arguments, and the penalty had been appropriately reduced. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and dismissed at the lower court without providing a critical analysis of the reasoning, or if it consists solely of factual complaints that exceed the scope of admissible grounds for a legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEPPETELLA CRISTIANO nato a ROMA il 29/09/1988 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dall'avv. Domenico Leto per Zeppetella Cristiano, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva contestata, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censure già vagliate e disattese in appello e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte di merito argomentato la sussistenza della ritenuta recidiva sulla base di ben quattro precedenti penali specifici di cui è gravato il condannato; rilevato che il ricorso presentato dall'avv.
Giorgio Manca è parimenti inammissibile in quanto: il primo motivo, che censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del pervenuto, non è consentito dalla legge poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, le quali, proponendo una lettura alternativa delle fonti probatorie, esorbitano dal perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità; il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è parimenti inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio sorretto da congrua motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di Appello peraltro rideterminato in melius la pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27