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Ordinanza — n. 5283/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it falls outside statutory grounds for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the claim regarding insufficient motivation was not among the specific grounds permitted for cassation review. The appellant argued that the lower court failed to justify why a statutory ground for acquittal did not exist, but the court noted this reason is excluded by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; claims regarding the lack of motivation in the judgment are inadmissible unless they fall within these enumerated exceptions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation ground Code of Criminal Procedure statutory grounds for review procedural costs and fine rinuncia alla motivazione motivo legale d'esclusione motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARELLARI MARCOS nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il 04/08/1978 avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che Tarellari Marcos deduce la carenza della motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che tale motivo è stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 20