Italian court dismisses appeal on reentry illegal reentry sanctions for merit review issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sanctions based on generic mitigating circumstances, but the appellate court had already justified its decision by finding the appellant failed to prove family ties or escape from threats. The supreme court ruled that these factual assessments were non-appealable in a legality review, as the lower judge exercised discretionary power based on relevant statutory criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The court of legality cannot re-evaluate the discretionary assessment of mitigating circumstances if the lower court provided non-contradictory reasoning grounded in statutory criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHOUR AMIR nato il 22/02/1992 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e alla conseguente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, finisce con il sollecitare apprezzamenti di merito, da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza di quelli allegati dalla difesa (mancanza di legami familiari nel paese di origine e necessità di sfuggire alle minacce di un cugino) perché non adeguatamente dimostrate e comunque non incidenti sulla consumazione del reato di reingresso illegale a seguito di espulsione.
Si tratta di motivazione insindacabile in sede di legittimità atteso che il giudice del merito ha posto a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento una motivazione non contraddittoria che da'conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilr il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid