Cassation appeal dismissed for lack of specific criticism regarding minimum statutory sentencing application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The petitioner argued against the application of the minimum statutory penalty under Article 73 of Legislative Decree 159/2011, but the court noted that no specific critique was directed at the decision. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 d.lgs. n. 159/2011: An appeal is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision, particularly when the lower court applies the minimum statutory penalty without detailed justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRLINCIONE FRANCESCO nato a ERICE il 14/01/1986 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha applicato la pena nel minimo edittale stabilito dal legislatore all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. In ogni caso, giova evidenziare in diritto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis