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Ordinanza — n. 5111/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest after prisoner's release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Albanese's appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest, as he had been released from prison on August 3, 2022. Albanese argued for the review of the original judgment, but the court noted that the procedural interest required by Article 568 of the Code of Criminal Procedure is utilitarian rather than based on civil-style loss. Consequently, the court ruled that no costs or fines should be imposed since the inadmissibility resulted from a reason not attributable to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant loses the procedural interest to challenge the decision, such as through release from custody, and no costs are awarded when this loss is not the appellant's fault.

Parole chiave

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procedural interest criminal appeal loss of interest prisoner release inadmissible appeal no costs awarded utilitarian interest domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Nel sistema processuale penale, infatti, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d'inammissibilità, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio
(Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE VINCENZO nato a COSENZA il 02/08/1972 avverso l'ordinanza del 12/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario e dalla stessa rinuncia al ricorso di Albanese, in data 3 agosto 2022 il ricorrente è stato rimesso in libertà. Nel sistema processuale penale, infatti, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

2. Alla dichiarazione d'inammissibilità, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso