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Ordinanza — n. 5109/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because its arguments were merely repetitive of those previously rejected by the appellate court. The appellant claimed a lack of criminal association due to temporal gaps between drug offenses and alleged mafia membership, but the court found these elements insufficient based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal criminal association mafia conspiracy drug trafficking procedural costs temporal proximity ambito d'applicazione ratione personae dei regolamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO GIUSEPPE nato a GIOIA TAURO il 17/07/1982 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, anche alla luce della memoria depositata sull'applicativo teams, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che, secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti erano stati commessi a distanza di tempo dal reato associativo.

Non vi erano, inoltre, elementi in forza dei quali poter affermare che, quando Scicchitano aveva commesso nel mese di dicembre 2008 il primo reato ex art. 73 T.U. stup., lo stesso avesse già preventivato di aderire nel 2013 all'associazione di tipo mafioso. Nel caso di specie, pertanto, in modo plausibile mancava la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Anche il secondo motivo è inammissibile, considerando che, nel caso in cui venga applicato un aumento di pena modico - come nel caso di specie - l'obbligo di motivazione del giudice dell'esecuzione si attenua.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). i/ rt

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos