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Ordinanza — n. 5107/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal arguments. The lower court had denied expulsion based on the appellant's lack of residence, employment, and family ties, alongside the nature of his crime. The court ruled that such appeals must address legal grounds, not merely contest the factual findings of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on legal grounds; mere complaints regarding factual findings constitute inadmissible motives.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual grievances expulsion from territory social danger assessment legal merit requirement misura sostitutiva della detenzione capacità di subire la carcerazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
In tema di misure di sicurezza personali, infatti, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
In tema di misure di sicurezza personali, infatti, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSA IMMAR nato il 24/12/1985 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. In particolare, nel ricorso non ci si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la mancanza di indicazione di una dimora, sia pure temporanea, la mancanza di indicazioni di un'attività lavorativa e l'insussistenza di legami affettivi familiari sul territorio dello Stato, valutati unitamente al tipo di reato per cui era intervenuta condanna (associazione finalizzata a organizzare e effettuare il trasporto sul territorio dello Stato italiano di cittadini extracomunitari, tra cui alcuni minori), rendevano certa e attuale la pericolosità sociale del ricorrente.

Secondo il giudice di merito, quindi, non risultava che il percorso carcerario avesse favorito un reinserimento dell'interessato nel tessuto sociale, sicché appariva elevatissimo il rischio di recidivanza delle condotte penalmente rilevanti e di mantenimento di legami con gruppi criminali. In tema di misure di sicurezza personali, infatti, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co