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Ordinanza — n. 5106/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit regarding organized crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it contained only factual complaints rather than admissible legal grounds. The appellant argued that the continuity of the criminal association should be recognized despite the specific crimes being committed later than the group's formation. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied the requirement that end crimes must be programmed at the group's inception.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis, comma 1, c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reiterate arguments already properly examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuity of criminal association mere factual complaints organized crime programming Cassazione ordinanza domanda d'asilo di rom partenza illegale rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis, comma 1, c.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto: il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Sentenza — n. 1432/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal as untimely, rejecting defense's argument that a judge's explicit mention of a 15-day term extends the appeal period to 45 days.
Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Ordinanza — n. 13982/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejects lack of acquittal as insufficient legal argument.
Ordinanza — n. 35445/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal regarding asylum seeker detention exceeding accelerated procedure time limits.
Ordinanza — n. 25728/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific comparison to lower court reasoning.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO OMAR nato a MONCALIERI il 13/01/1975 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Nel caso di specie, i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il marzo 2016 erano stati del tutto estemporanei, in quanto posti in essere al fine di costringere il gestore di una piazza di spaccio nel rione Conocal di Ponticelli a corrispondere al clan De Micco (del quale Marino era un sodale) una somma di denaro. Secondo il giudice dell'esecuzione, tale vicenda non poteva essere stata programmata dal condannato al momento dell'adesione all'associazione, essendo stata ideata solo quando era sorto, nel quadrante meridionale della città di Napoli, un conflitto per il controllo del territorio tra il clan di appartenenza e gli esponenti della contendente associazione di tipo mafioso riconducibile alla famiglia D'Amico, il cui leader era stato scarcerato e aveva, quindi, cominciato a rivendicare il dominio del territorio.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto: il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.