Italian Court dismisses appeal for generic grounds regarding sentencing discretion in aggravated assault case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Medved inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant raised generic objections regarding sentencing discretion and alleged collaboration, which failed to constitute a valid challenge under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for aggravated assault and imposed fines for the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific grounds challenging the exercise of sentencing discretion; generic assertions regarding the defendant's personality or potential collaboration are insufficient to invalidate a judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDVED ANDREA nato a ATRI il 31/12/1987 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato da Andrea Medved avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali (tentate e consumate) - aggravate perché commesse con armi - e porto di un coltello, con il quale è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, contiene assunti del tutto generici (segnatamente, relativi alla collaborazione dell'imputato), inidonei a costituire un'effettiva censura di legittimità rispetto alla statuizione impugnata che ha posto a fondamento della determinazione della pena inflitta, in maniera immune da censure e conforme a diritto (cfr. art. 133 cod. pen.), le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato (tratta pure dai suoi numerosi precedenti specifici), così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali la Corte di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i