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Ordinanza — n. 4458/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud conviction for reiterative and unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Cavanna's appeal inadmissible, upholding his conviction for aggravated fraud. The appellant argued that the lower court's factual reconstruction was flawed, but the court ruled that such arguments are reiterative and lack legal merit. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judgment correctly identified the criminal conduct and applied the law without logical defects.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Appeals based on the re-evaluation of factual elements or the plausibility of alternative fact-finding reconstructions are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility control on the grounds of violation of law or defect of reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal reiterative arguments violation of law defect of reasoning aggravated fraud factual reconstruction Cassa delle ammende abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Le doglianze formulate sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVANNA MARCO nato a STRADELLA il 19/12/1971 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 11 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 9 luglio 2021, che aveva condannato Cavanna Marco alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato continuato di truffa aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono reiterativi e manifestamente infondati. Le doglianze formulate sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). La Corte di merito, con motivazione congrua alle risultanze processuali e priva di difetti di logicità, ha enucleato le condotte poste in essere dal ricorrente (partecipazione alle trattative con le persone offese nel corso delle quali garantiva la consegna delle autovetture) ed ha correttamente desunto la penale responsabilità del CAVANNA dalle attendibili dichiarazioni delle persone offese (vedi pag. 2 della motivazione). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il C sigliére Estensore Il